Art. 2.

      1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di senatore non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi svolti nello stesso ramo del Parlamento».

 

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